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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE COME DA DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1997 N. 460 CAPO
I 1.
E’ costituita una Associazione sportiva sotto la denominazione Tennis
Club Dolia che nel prosieguo del presente statuto è indicata con
il termine “associazione”. I colori Sociali sono rosso e azzurro. 1.
L’associazione ha sede nell’abitazione del Presidente in carica. 1.
L’Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni
di carattere politico, di religione o di razza. a) la partecipazione,
con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od
a squadre; 3. L’Associazione
si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra
indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
1. La durata dell’Associazione è illimitata Articolo 5 – Affiliazione alla F.I.T. 1.
L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis
(F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati,
ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto
deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa
del C.O.N.I.. Articolo 6 – Riconoscimento di Associazione Sportiva
1. L’Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione
del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale
del C.O.N.I. CAPO
II 1. Gli organi sociali sono: a) l’assemblea; 2. Tutte
le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono
soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per
conto e nell’interesse dell’Associazione.
1. L’assemblea degli Associati, è sovrana; è convocata
in seduta ordinaria o straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione,
con avviso inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della
data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine,
dell’avviso predetto presso la sede sociale. Articolo 9 – Partecipazione all’Assemblea
1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto,
gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi Articolo 10 – Costituzione dell’Assemblea 1. L’assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita: a) in prima
convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati
aventi diritto al voto; 2. L’assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita: a) in prima
convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi
diritto al voto; Articolo 11 – Attribuzioni dell’Assemblea 1. Sono compiti dell’assemblea in seduta ordinaria: a) approvare
la relazione del Consiglio di Amministrazione sull’attività
dell’anno trascorso; 2. Sono compiti dell’assemblea in seduta straordinaria: a) deliberare
le modificazioni statutarie; 3. Le proposte
degli associati devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione
in tempo utile per essere inserite nell’ordine del giorno nell’avviso
di convocazione dell’Assemblea. Articolo 12 – Approvazione delle deliberazioni assembleari. 1.
Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima
sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti) a) in prima
convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più
uno di tutti gli associati aventi diritto al voto; 3. I verbali
assembleari sono conservati a cura del Presidente dell’Associazione,
previa affissione nei locali dell’Associazione medesima, e sono
comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto
a partecipare all’assemblea. Articolo 13 – Eleggibilità – Incompatibilità
1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati;
Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 consiglieri
compreso il Presidente. Articolo 15 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
1. Al Consiglio di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni
relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica
dell’Associazione. a) predispone
il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea,
la relazione sull’attività associativa ed i programmi dell’attività
da svolgere;
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione,
la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega,
coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’Associazione. Articolo 17 – Il Vicepresidente 1.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di
legittimo impedimento, esercitandone le funzioni. Articolo 18 – Il Segretario-Cassiere
1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo,
si incarica dell’esazione delle entrate, della tenuta e dell’aggiornamento
del libro degli associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria. Articolo 19 – Collegio Sindacale 1.
Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi eletti
dall’Assemblea tra gli associati che siano in possesso di idonei
requisiti morali e professionali, devono, altresì, essere eletti
due sindaci supplenti. a) ha il
controllo della gestione contabile dell’Associazione e presenta
una relazione sui controlli effettuati; CAPO
III Articolo 20 – Associati – Atleti aggregati
1. L’associazione è composta dagli associati ai quali sono
riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni
del presente statuto. |
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