STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE COME DA DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1997 N.
460
CAPO
I
COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO
Articolo
1 – Costituzione
1.
E’ costituita una Associazione sportiva sotto la denominazione Tennis
Club Dolia che nel prosieguo del presente statuto è indicata con
il termine “associazione”. I colori Sociali sono rosso e azzurro.
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Articolo
2 – Sede
1.
L’associazione ha sede nell’abitazione del Presidente in carica.
2. Qualora l’Associazione disporrà di una propria struttura
la sede Sociale verrà trasferita.
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Articolo
3 – Scopi
1.
L’Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni
di carattere politico, di religione o di razza.
2. L’Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica
del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano
attraverso:
a) la partecipazione,
con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od
a squadre;
b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente
autorizzato.
3. L’Associazione
si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra
indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
4. L’Associazione ha, inoltre, tra le sue finalità, l’organizzazione
di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.
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Articolo 4 – Durata
1. La durata dell’Associazione è illimitata
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Articolo
5 – Affiliazione alla F.I.T.
1.
L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis
(F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati,
ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto
deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa
del C.O.N.I..
2. L’Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi
di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali,
nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, ed a provvedere al
pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati,
oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di
appartenenza alla F.I.T.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica al momento
della cessazione di appartenenza alla F.I.T. , sono personalmente e solidamente
tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri
affiliati.
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Articolo 6 – Riconoscimento di Associazione Sportiva
1. L’Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione
del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale
del C.O.N.I.
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento
ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modificazioni che
vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.
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CAPO
II
ORGANI
SOCIALI
Articolo
7 – Organi sociali
1. Gli organi sociali sono:
a) l’assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio Sindacale.
2. Tutte
le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono
soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per
conto e nell’interesse dell’Associazione.
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Articolo 8 – Assemblea
1. L’assemblea degli Associati, è sovrana; è convocata
in seduta ordinaria o straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione,
con avviso inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della
data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine,
dell’avviso predetto presso la sede sociale.
2. L’avviso deve contenere la sede, la data, l’ora e l’elenco
delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione
dell’Assemblea.
3. L’assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto
mese di ciascun anno.
4. La convocazione dell’Assemblea può avvenire in qualsiasi
momento, ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale se previsto, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli
associati aventi diritto.
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Articolo
9 – Partecipazione all’Assemblea
1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto,
gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi
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Articolo 10 – Costituzione dell’Assemblea
1. L’assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
a) in prima
convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati
aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti,
aventi diritto al voto.
2. L’assemblea
in seduta straordinaria è validamente costituita:
a) in prima
convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi
diritto al voto;
b) in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli
associati aventi diritto al voto.
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Articolo
11 – Attribuzioni dell’Assemblea
1. Sono compiti dell’assemblea in seduta ordinaria:
a) approvare
la relazione del Consiglio di Amministrazione sull’attività
dell’anno trascorso;
b) eleggere, con votazioni separate e successive, prima il Presidente,
poi i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il Collegio
Sindacale;
c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
d) approvare i programmi dell’attività da svolgere;
e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione
ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
f) prendere atto in caso di dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione;
g) prevedere la surroga del consigliere di amministrazione dimissionario.
2. Sono compiti
dell’assemblea in seduta straordinaria:
a) deliberare
le modificazioni statutarie;
b) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e nominare i liquidatori.
3. Le proposte
degli associati devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione
in tempo utile per essere inserite nell’ordine del giorno nell’avviso
di convocazione dell’Assemblea.
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Articolo 12 – Approvazione delle deliberazioni assembleari.
1.
Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima
sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti)
2. Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta straordinaria devono
essere approvate;
a) in prima
convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più
uno di tutti gli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di
tutti gli associati aventi diritto al voto.
3. I verbali
assembleari sono conservati a cura del Presidente dell’Associazione,
previa affissione nei locali dell’Associazione medesima, e sono
comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto
a partecipare all’assemblea.
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Articolo 13 – Eleggibilità – Incompatibilità
1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati;
2. I componenti del Collegio Sindacale non possono rivestire altre cariche
associative;
3. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di 2
(due) anni.
4. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.
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Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 consiglieri
compreso il Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Vicepresidente
– il segretario-cassiere.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno,
su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta
almeno un terzo dei Consiglieri.
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Articolo
15 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
1. Al Consiglio di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni
relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica
dell’Associazione.
2. Tra l’altro il Consiglio di Amministrazione;
a) predispone
il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea,
la relazione sull’attività associativa ed i programmi dell’attività
da svolgere;
b) determina l’ammontare dei contributi degli associati;
c) stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
d) esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per
l’organizzazione dell’attività associativa;
f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;
g) amministra il patrimonio associativo, gestisce e decide di tutte le
questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea;
h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.
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Articolo
16 – Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione,
la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega,
coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’Associazione.
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Articolo
17 – Il Vicepresidente
1.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di
legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
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Articolo
18 – Il Segretario-Cassiere
1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo,
si incarica dell’esazione delle entrate, della tenuta e dell’aggiornamento
del libro degli associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria.
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Articolo 19 – Collegio Sindacale
1.
Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi eletti
dall’Assemblea tra gli associati che siano in possesso di idonei
requisiti morali e professionali, devono, altresì, essere eletti
due sindaci supplenti.
2. I sindaci durano in carica 2 (due) anni ed hanno diritto di partecipare
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Il collegio sindacale:
a) ha il
controllo della gestione contabile dell’Associazione e presenta
una relazione sui controlli effettuati;
b) esplica le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice
Civile in quanto applicabili;
c) deve comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione, per i
necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.
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CAPO
III
ASSOCIATI
Articolo
20 – Associati – Atleti aggregati
1. L’associazione è composta dagli associati ai quali sono
riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni
del presente statuto.
2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti
che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell’associazione;
essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono
partecipare solo a tale tipo di attività.
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